
AGEVOLAZIONE DELLA CLASSE BONUS/MALUS RC AUTO
→ un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all’assegnazione della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato.
→ l’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell’uso del veicolo.
→ in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.
→ le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità alla nuova normativa. Per i vecchi contratti, l’adeguamento dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 2008].
• STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI
→ Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi. In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore. [Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.] (fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it)
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