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Consulenza a tutela dell’intermediario assicurativo e dei clienti

17 feb

Vorrei segnalare il seguente studio di consulenza in ambito assicurativo poiché, oltre ad operare in difesa del consumatore, svolge attività di tutela dell’intermediario assicurativo.

Il link è il seguente e lo studio opera su tutto il territorio italiano:

http://www.studioprad.it/it/

Tra le attività principali vi è:

recupero danni

- perizie

- arbitrati danni

- infortunistica assicurativa e stradale

- investigazione assicurativa

- tutela del consumatore di assicurazioni

- tutela intermediari assicurativi e consulenza

- corsi di formazione per intermediari

- check up preventivo sugli adempimenti burocratici delle agenzie assicurative

 Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il dott. Roberto al 3474685385.”

Busta Arancione

19 ott

La busta Arancione fornisce una proiezione annuale della pensione totale maturata e la proiezione dell’assegno che si ricevera’. Come già accade in molti Paesi, soprattutto del Nord Europa, tiene informati sull’andamento della propria posizione previdenziale tutti i contribuenti, sia chi ancora lavora sia chi è già in pensione.

Il ministro Sacconi, nel corso di un’interrogazione a risposta immediata alla Camera, lo scorso 22 aprile, ha dichiarato, che entro il prossimo anno ogni cittadino riceverà una certificazione annuale sullo stato del proprio accantonamento previdenziale e sulle potenziali prestazioni pensionistiche maturate.

Penso che sia un’occasione importante per recarsi dal proprio assicuratore di fiducia e informarsi su come incrementare la futura pensione e cosa è più opportuno fare.

 

Invalidità Permanente

13 ott

ip2A livello assicurativo l’invalidità permanente viene definita come la “perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte”. Tale definizione è molto importante poichè non attribuisce particolare rilevanza all’incidenza che alcune invalidità possono avere su determinate attività (si pensi alle mani per un pianista o per un chirurgo).

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennizzo, vengono utilizzate due tipologie di tabelle: ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – www.ania.it) e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – www.inail.it).

L’importo dell’indennizzo viene calcolato in base alle somme assicurate e alla tabella a cui fa riferimento il contratto. Facciamo un esempio: se assicuro una somma pari a € 100.000 e subisco un infortunio permanente per il quale la tabella ANIA prevede una riduzione del 18% (ad esempio al pollice), avrò diritto al 18% della somma assicurata (in questo caso 100.000 €) ovvero 18.000 €. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 60%, la compagnia liquida l’intera somma assicurata.

Da prestare attenzione alle varie franchigie che i diversi contratti possono prevedere (in questo ramo l’offerta è dei più ricchi quanto a forme di garanzia). Di norma la franchigia è assoluta, ovvero è stabilito che non vengono indennizzati i postumi di lesioni inferiori a una certa percentuale, oppure può essere relativa cioè presente fino ad un determinato grado di invalidità per poi sparire e corrispondere l’intero indennizzo, a partire cioè dal primo punto di invalidità permanente. 

le esclusioni nelle polizze infortuni

9 ott

infortunioQuando si sceglie una polizza infortuni è molto importante conoscere le esclusioni che tali polizze prevedono. Di norma vi sono dei rischi che non sono assicurabili ovvero gli infortuni causati da:

  • uso di veicoli in competizioni sportive;
  • guida di velivoli o aeromobili;
  • uso, in qualità di passeggero, di velivoli o aeromobili nel corso di voli non operanti da società di trasporto aereo regolare;
  • guida di veicoli senza patente;
  • pratica di sport pericolosi;
  • partecipazione a gare sportive competitive;
  • ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti quando ci si trova alla guida di veicoli a motore;
  • operazioni chirurgiche e cure non rese necessarie dall’infortunio;
  • guerra, insurrezione, terremoti, calamità.

Oltre a tali esclusioni generali ed imprescindibili, ogni compagnia a volte ne inserisce delle altre a seconda del prodotto. Per quanto riguarda le esclusioni derivanti dalla pratica di alcuni sport, è da considerare la tipologia (e la pericolosità) dell’attività in questione affrontando caso per caso la possibilità di eventuali deroghe a fronte di un sovrappremio. 

risarcimento diretto

23 set

risarcimento direttoDal 1° febbraio 2007 è attiva la procedura del risarcimento diretto secondo la quale se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

ATTENZIONE: solo in casi specifici è applicabile tale procedura ovvero:

  • L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
  • Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime;
  • Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (cid). Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
N.B.: se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio nei suoi confronti.

(fonte: www.isvap.it)

sospensione polizza auto

4 set

Annullare contrattoL’assicurazione di responsabilità civile è sempre obbligatoria ma non tutti gli automobilisti usano la propria auto tutti i mesi dell’anno. La legge italiana prevede quindi la possibilità di sospendere in via temporanea la propria polizza assicurativa di responsabilità civile, per un periodo che va dai 3 mesi a 1 anno.

Quando si sospende il contratto si devono restituire all’assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.
Quando si richiede la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi, posticipa la scadenza della polizza e provvede alla regolazione del premio, anche secondo la tariffa in vigore in quel momento.
Se non si richiede la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente si perde il diritto alla conservazione della classe di merito. (fonte: http://www.isvap.it:1080/frame/frame.asp?idArea=rcauto).

ATTENZIONE: non è possibile sospende la polizza nell’immediatezza della scadenza contrattuale (o della rata), ma è necessario sospenderla in un periodo precedente che va da uno a tre mesi dalla data di scadenza a seconda della compagnia di assicurazione.

Durante il periodo di sospensione il veicolo non può per nessun motivo circolare su strada o anche solo essere parcheggiato in aree pubbliche. Nel caso di violazione, la multa è la stessa che si avrebbe nel caso di circolazione con veicolo non assicurato (714 euro). Infine, la polizza non può essere sospesa se il veicolo assicurato è in leasing o finanziamento.

modifica legge bersani

31 ago

Annullare contrattoCon effetto dal 15 agosto 2009 è entrata in vigore la modifica all’art 1899 del Cod. Civ. Riporto di seguito il testo dei commi 3 e 4 dell’art.21 che vanno a modificare il c.d. “Decreto Bersani bis”: 

“3. L’Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.

“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data in entrata in vigore della presente legge”.

A seguito di questa modifica, che comporta un parziale ritorno al passato, è consigliabile esprimere al proprio assicuratore la volontà di stipulare un contratto poliennale o annuale (ovviamente stiamo parlando del ramo non auto); nel caso abbiate una certa sicurezza sulla scelta della polizza e sulla necessità della stessa per gli anni a venire, è consigliabile stipulare un contratto poliennale (disdicibile dal 5° anno in poi) a fronte di una riduzione del costo.

Attestato di rischio

29 lug

attestato di rischioL’attestato di rischio (anche detto ATR) è il documento che certifica la nostra storia assicurativa nel campo della responsabilità civile. In esso è indicato il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di merito a cui deve essere assegnato l’assicurato per l’anno successivo. L’attestato deve essere inviato dalla compagnia assicurativa al domicilio dell’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Oltre all’assegnazione della classe di merito l’attestato di rischio deve contenere:

  • la denominazione dell’assicuratore
  • il nome del contraente
  • il numero del contratto
  • la formula tariffaria
  • la data di scadenza della polizza
  • la firma dell’assicuratore

I sinistri sono sia quelli denunciati e pagati dall’assicurazione sia quelli posti a riserva quelli cioè non ancora pagati. Qualora poi un sinistro posto a riserva non abbia alcun seguito e, quindi, la compagnia non abbia pagato alcunché, per l’anno successivo l’assicurato dovrà essere assegnato alla classe di merito cui avrebbe avuto diritto se il sinistro non fosse avvenuto, restituendogli anche la differenza di premio pagata in più.

I sinistri pagati sono ora suddivisi in sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali nel quinquennio presente nell’attestato di rischio non raggiunga almeno il 51%. (fonte: www.altroconsumo.it)

L’attestato di rischio vale 3 mesi ma dura in effetti 5 anni, con le nuove regole del Codice delle assicurazioni. Questo vuol dire che per conservare la stessa classe di merito, bisogna assicurarsi entro 3 mesi dalla sua consegna. Se però si fa passare un anno o più, si può ancora godere della stessa classe di merito, a patto di firmare la dichiarazione di non aver circolato in auto dopo la scadenza del contratto di assicurazione.

Disdetta polizze auto

23 lug

Annullare contrattoL’assicurazione deve innanzitutto trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.

Vi sono tre tipi di contratto:

  1. contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue; in questo caso però non vi sono i 15 giorni di “comporto”.
  2. contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio) non c’è alcun obbligo di disdetta all’assicuratore
  3. contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: obbligo di comunicare all’assicuratore, con raccomandata a.r. o con fax, la disdetta contrattuale almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza.

ATTENZIONE: In caso di aumento della tariffa annua superiore al tasso di inflazione programmato si ha diritto di disdire il contratto con raccomandata a.r., telefax o consegna a mano senza osservare il termine di preavviso di 15 giorni, ma comunque entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza. (fonte: regolamento isvap http://www.isvap.it:1080/frame/frame.asp?idArea=rcauto).

Molti contraenti confondono il temine del contratto con la rata (semestrale, quadrimestrale etc…): per annullare (ed evere il rimborso della polizza) vi deve essere una voltura o la rottamazione del mezzo assicurato. In caso contrario è possibile disdire la polizza secondo le modalità sopra descritte soltanto alla scadenza annuale.

I 15 giorni di tolleranza (o comporto) sono presenti soltanto se non vi è stata disdetta del contratto. Il contraente può essere multato per mancata esposizione del tagliando ma le coperture assicurative rimangono attive.

 

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