Archivi delle etichette: assicurazione

Gioco della vita

14 giu

Vorrei segnalarvi questo interessante sito creato da Fondiaria-Sai: www.giocodellavita.it

Attraverso un percorso semplice e immediato il sito vi porterà alla soluzione più adatta alle vostre esigenze proponendovi una scelta mirata tra i diversi prodotti che la compagnia propone. Al termine sarà anche possibile contattare il consulente più vicino a voi per eventuali approfondimenti. Semplice, veloce e chiaro.. veramente ben fatto!

 

 

Consulenza a tutela dell’intermediario assicurativo e dei clienti

17 feb

Vorrei segnalare il seguente studio di consulenza in ambito assicurativo poiché, oltre ad operare in difesa del consumatore, svolge attività di tutela dell’intermediario assicurativo.

Il link è il seguente e lo studio opera su tutto il territorio italiano:

http://www.studioprad.it/it/

Tra le attività principali vi è:

recupero danni

- perizie

- arbitrati danni

- infortunistica assicurativa e stradale

- investigazione assicurativa

- tutela del consumatore di assicurazioni

- tutela intermediari assicurativi e consulenza

- corsi di formazione per intermediari

- check up preventivo sugli adempimenti burocratici delle agenzie assicurative

 Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il dott. Roberto al 3474685385.”

Busta Arancione

19 ott

La busta Arancione fornisce una proiezione annuale della pensione totale maturata e la proiezione dell’assegno che si ricevera’. Come già accade in molti Paesi, soprattutto del Nord Europa, tiene informati sull’andamento della propria posizione previdenziale tutti i contribuenti, sia chi ancora lavora sia chi è già in pensione.

Il ministro Sacconi, nel corso di un’interrogazione a risposta immediata alla Camera, lo scorso 22 aprile, ha dichiarato, che entro il prossimo anno ogni cittadino riceverà una certificazione annuale sullo stato del proprio accantonamento previdenziale e sulle potenziali prestazioni pensionistiche maturate.

Penso che sia un’occasione importante per recarsi dal proprio assicuratore di fiducia e informarsi su come incrementare la futura pensione e cosa è più opportuno fare.

 

le esclusioni nelle polizze infortuni

9 ott

infortunioQuando si sceglie una polizza infortuni è molto importante conoscere le esclusioni che tali polizze prevedono. Di norma vi sono dei rischi che non sono assicurabili ovvero gli infortuni causati da:

  • uso di veicoli in competizioni sportive;
  • guida di velivoli o aeromobili;
  • uso, in qualità di passeggero, di velivoli o aeromobili nel corso di voli non operanti da società di trasporto aereo regolare;
  • guida di veicoli senza patente;
  • pratica di sport pericolosi;
  • partecipazione a gare sportive competitive;
  • ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti quando ci si trova alla guida di veicoli a motore;
  • operazioni chirurgiche e cure non rese necessarie dall’infortunio;
  • guerra, insurrezione, terremoti, calamità.

Oltre a tali esclusioni generali ed imprescindibili, ogni compagnia a volte ne inserisce delle altre a seconda del prodotto. Per quanto riguarda le esclusioni derivanti dalla pratica di alcuni sport, è da considerare la tipologia (e la pericolosità) dell’attività in questione affrontando caso per caso la possibilità di eventuali deroghe a fronte di un sovrappremio. 

risarcimento diretto

23 set

risarcimento direttoDal 1° febbraio 2007 è attiva la procedura del risarcimento diretto secondo la quale se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

ATTENZIONE: solo in casi specifici è applicabile tale procedura ovvero:

  • L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
  • Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime;
  • Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (cid). Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
N.B.: se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio nei suoi confronti.

(fonte: www.isvap.it)

sospensione polizza auto

4 set

Annullare contrattoL’assicurazione di responsabilità civile è sempre obbligatoria ma non tutti gli automobilisti usano la propria auto tutti i mesi dell’anno. La legge italiana prevede quindi la possibilità di sospendere in via temporanea la propria polizza assicurativa di responsabilità civile, per un periodo che va dai 3 mesi a 1 anno.

Quando si sospende il contratto si devono restituire all’assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.
Quando si richiede la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi, posticipa la scadenza della polizza e provvede alla regolazione del premio, anche secondo la tariffa in vigore in quel momento.
Se non si richiede la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente si perde il diritto alla conservazione della classe di merito. (fonte: http://www.isvap.it:1080/frame/frame.asp?idArea=rcauto).

ATTENZIONE: non è possibile sospende la polizza nell’immediatezza della scadenza contrattuale (o della rata), ma è necessario sospenderla in un periodo precedente che va da uno a tre mesi dalla data di scadenza a seconda della compagnia di assicurazione.

Durante il periodo di sospensione il veicolo non può per nessun motivo circolare su strada o anche solo essere parcheggiato in aree pubbliche. Nel caso di violazione, la multa è la stessa che si avrebbe nel caso di circolazione con veicolo non assicurato (714 euro). Infine, la polizza non può essere sospesa se il veicolo assicurato è in leasing o finanziamento.

Compilazione modulo di constatazione amichevole

28 dic

immagine-cidUna delle buone norme per l’automobilista è quella di verificare di avere con sè, oltre ai documenti di identificazione del veicolo, al certificato di assicurazione e al contrassegno di assicurazione regolarmente esposto, anche il modulo per la Constatazione amichevole di incidente (detto anche CAI o Modulo blu) al fine di poter ricorrere al C.I.D. (Convenzione Indennizzo Diretto).

E’ certamente un evento in cui non vi auguro di essere coinvolti ma se dovesse verificarsi è importante cosa fare per evitare problemi e complicazioni.

Le primissime regole da seguire sono:

  • mantenere la calma e la lucidità: suggerimento banale ma non così ovvio da seguire; cmq il danno ormai è fatto e infuriarsi o inveire contro il conducente dell’altro veicolo certamente non serve a rimettere a posto l’auto e può solo peggiorare le cose.
  • verificare se ci sono feriti: in tal caso attivarsi immediatamente chiamando la centrale operatriva (118).
  • segnarsi la targa dell’altro veicolo coinvolto: non è poi così rara la fuga del responsabile…
  • cercare eventuali testimoni: utili nel caso non vi fosse pieno accordo tra i due assicurati. 

Se i veicoli coinvolti sono soltanto due, non vi sono feriti, e si tratta di un incidente in cui è chiara la responsabilità di uno dei due conducenti, la soluzione migliore è ricorrere al C.I.D (Convenzione Indennizzo Diretto) utilizzando appunto un modulo per la constatazione amichevole del sinistro.

Il vantaggio di utilizzare il C.I.D. sta nella rapidità di risoluzione per la controparte lesa, con l’indennizzo diretto dei danni al veicolo da parte della propria compagnia di assicurazione, che si rivarrà successivamente e in sedi appropriate con la compagnia di chi ha la responsabilità dell’incidente.

La compilazione del modulo è semplice, ma bisogna rispettare alcune regole per non invalidarlo. E composto da uno stampato con quattro sezioni principali:

  1. una intestazione, dove vengono inseriti la data, il luogo e la presenza o meno di feriti, in caso di danni fisici non può essere utilizzato il C.I.D. ma bisogna ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi;
  2. due colonne di raccolta dati, una blu e una gialla, contrassegnate dalle lettere A e B dove vanno inseriti i dati dei conducenti e dei veicoli coinvolti, oltre alle rispettive compagnie di assicurazione;
  3. una colonna centrale con opzioni multiple che servono a descrivere la modalità del sinistro;
  4. uno spazio quadrettato posto sulla parte inferiore del modulo: è da utilizzarsi per realizzare uno schizzo sommario della modalità con la quale si è svolto il sinistro;

In fine (la parte più importante) l’apposizione in calce delle firme dei due conducenti: è infatti la condizione essenziale perché certifica da ambo le parti l’accettazione delle dinamiche esposte. ATTENZIONE: non firmate se non siete totalmente d’accordo con quello che è stato scritto nel modulo. Nel caso foste in difficoltà non esitate a chiamare il vostro assicuratore!

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