PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il d.lgs 252/2005 prevede per chi sottoscrive un Piano Individuale Pensionistico o un Fondo Pensione Aperto la possibilità di dedurre i contributi versati dal reddito lordo imponibile, fino ad un massimo di € 5.164,57. Tale vantaggi sono usufruibili anche per chi sottoscrive una forma di previdenza complementare per i familiari fiscalmente a carico.
Oltre ai suddetti benefici fiscali ricordo che sono previste altre agevolazioni per chi aderisce ad un piano pensionistico cioè:
- Aliquota di imposta sulle prestazioni pari al 15% ridotta prograssivamente fino al 9% dopo il 15° anno di contribuzione.
- Imposta sostitutiva all’11%, anzichè al 12,5%, sui rendimenti delle gestione dei fondi.
- possibilità di ottenere anticipazioni prima del pensionamento per sè, per i figli ed il coniuge, secondo i casi e le modalità previste per legge.
Per i dipendenti che hanno lasciato il proprio tfr in azienda possono aprire un fondo pensione usufruendo di tali benefici semplicemente richiedendo alla propria azienda di spostare il loro accantonamento annuale.
Di seguito un link utile per ulteriori approfondimenti: http://www.inps.it/doc/InpsTfr/index.asp
Rimango in ascolto per qualsiasi domanda.






buon giorno,
sono una 18enne e faccio la segnalatrice assicurativa per una compagnia molto nota, praticamente accompagno le persone(amici, conoscenti) in compagnia per preventivi rca se attivano la polizza a me viene riconosciuta una percentuale, adesso la mia domanda è: se il frazionamento della polizza è semestrale anche la provvigione viene suddivisa? grazie!
Si, le provvigioni vengono riconosciute in base agli incassi effettivi.
Il 28/9/2010 è scaduta una mia polizza di cinque anni FIP XXXXXXXXXXXXX contratta nel 2005. Ho versato solo per tre anni per un totale di € 13500; mi accingevo a chiedere il riscatto ma mi è stato riferito che potevo proseguire con ulteriori volontari versamenti, fino a 70 anni di età al massimo che compirò a maggio 2012.
Ho accettato di fare un versamento supplementare a valere sulla suddetta polizza ed invece mi è stata aperta una nuova polizza XXXXXXXX ritirata il 19/11; nulla in contrario se non fosse che, contrariamente a quanto indicato nel modulo di adesione, è stata fissata in polizza una scadenza a cinque anni.
La materia è assai complessa, almeno per me, e non vorrei incappare in qualche “cavillo” nascosto.
Infatti non vorrei restare vincolato per cinque anni (magari anche di più ma vorrei essere io a deciderlo sulla base di mie convenienze)per cui chiedo se, al di là di quanto scritto, sono proprio vincolato per cinque anni oppure se, come precisatomi verbalmente, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del regolamento PIP potrò in qualsiasi momento, anche fra qualche mese e avendo fatto un solo versamento, chiedere la chiusura anticipata della polizza e la relativa liquidazione del capitale maturato.
Nel frattempo potrò anche chiedere la liquidazione della preesistente polizza XXXXXXXXXXX? Non mi è molto chiaro infatti il comma 3 dello stesso art. 10 richiamato sopra.
Diversamente potrò chiedere il recesso entro il 19/12?
Ringrazio e in attesa di cortese risposta porgo cordiali saluti.
Claudio Giordani
Per quanto riguarda la prima polizza, non essendo stata rinnovata, non dovrebbero esserci problemi per il relativo riscatto. Per la polizza nuova Le chiedo la gentilezza di riportarmi l’art.10 comma 1 che ha avuto modo di leggere. In genere i PIP hanno una durata minima di 5 anni ma ci sono delle varianti nel caso la persona sia già in età pensionabile.
La ringrazio della premurosa e pronta risposta.
L’art. 10 comma 1 recita:
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontasriamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8 comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Il richiamato art. 8 comma 5 dice:
L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di apparteneza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Cito anche l’art. 10 comma 3 che mi pare faccia delle precisazioni ulteriori al comma 1 (ma non ne sono sicuro): Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Riassunto della mia situazione personale:
- settembre 2005: sottoscrizione polizza FIP
- maggio 2007: compimento 65 anni – età pensionabile (anche se già in pensione di anzianità dal 1999)avevo già versato due annualità di prev. compl.
- settembre 2010: scadenza polizza FIP durata 5 anni con versamenti per tre annualità
- novembre 2010: stipula nuova polizza PIP durata 5 anni che avrei voluto più breve ma che, per il citato art. 10 comma 1, l’agente INA asserisce che io posso chiudere in qualsiasi momento.
Non so se l’art. 10 comma 3 si applichi al mio caso là dove sottolinea “…..non abbia eserecitato il riscatto totale della posizione individuale” Vuol dire che non posso riscattare la prima polizza?
Spero di non averla annoiato, la ringrazio ancora e porgo cordiali saluti.
Claudio Giordani
In effetti dall’articolo 10 si deduce che è possibile essere liquidati anche in un tempo inferiore ai cinque anni nel suo specifico caso.
Per quanto riguarda la polizza del 2005 Le consiglio di rivolgersi direttamente alla Sua agenzia. In genere viene richiesta al cliente prima della scadenza le preferenze per quanto riguarda la liquidazione del fondo (se liquidazione unica o mensile o mista).
Domanda: non ha mai preso in considerazione di stipulare qualcosa di diverso a fondi di previdenza complementare? Ci sono diversi prodotti di risparmio molto buoni e meno vincolanti dei PIP e, secondo me, più adatti alle Sue esigenze.
Cordiali saluti
Dopo svariate richieste di chiarimento finalmente l’assicurazione mi ha comunicato che la mia polizza FIP essendo stata stipulata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, non è stata adeguata al citato D.Lgs. e pertanto continua ad essere disciplinata, per gli aspetti civilistici, dal D.Lgs. 124/93; per gli aspetti fiscali invece sono applicabili le disposizioni del nuovo Decreto 252.
Se ho letto correttamente e compreso il contenuto, nella “vecchia” normativa è previsto il riscatto totale qualora il sottoscrittore (Contraente) “cessi l’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica”, e non viene determinata una durata minima dell’inoccupazione, durata invece fissata nella nuova normativa.
Se quanto sopra è vero basterebbe che mi trovassi senza lavoro, anche per dimissioni, per ottenere il riscatto anche solo dopo quasi sette anni dalla sottoscrizione della polizza?
Le chiedo questo, e la ringrazio fin d’ora della cortese risposta, perchè prima dei chiarimenti, ottenuti grazie ad un mio reclamo all’Isvap, l’assicurazione mi ha sempre dichiarato, a voce, che in ogni caso la mia polizza si era automaticamente adeguata alla normativa 252/2005 e quindi avrei dovuto attendere il trascorrere del periodo minimo previsto di inoccupazione.
Nel frattempo ho, grazie a Dio, trovato un altro posto di lavoro, ma se mi si presentasse una nuova situazione in cui dovessi lasciarlo, potrei secondo Lei pretendere il riscatto senza se e senza ma della polizza?
Grazie e cordiali saluti.
Enrica Giordani – Soragna PR
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale Le confermo che fa riferimento al D.Lgs. 252/2005 (art.8 comma 4) e quindi “I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57“.
Dal punto di vista normativo, facendo riferimento al D.Lgs. 124/93 “L’aderente può riscattare la posizione sia nel caso in cui cessi l’attività lavorativa senza aver maturato il diritto alla prestazione, sia nel caso in cui muti attività lavorativa e non si trasferisca presso altro Fondo”.
Cordiali saluti
Dott. Bevilacqua,
l’INA sembra confermare (anche se per ottenere risposta ho dovuto rivolgermi all’ISVAP) quanto da Lei precisato circa la possibilità di riscatto in caso di mie dimissioni senza aver maturato il diritto alla pensione.
Precisa però che nella proposta di adesione al FIP (anno 2004)deve risultare l’attività di dipendente. Purtroppo non riesco a trovare copia delle mie dichiarazioni Potrò chiederne una copia conforme all’originale? C’è il rischio che possano “manipolare” le mie dichiarazioni?
Nel 2004 per la verità svolgevo una attività autonoma (Co.co.pro.) per la stessa azienda presso la quale ero stata dipendente per vari anni e presso la quale sono stata riassunta come dipendente alla cessazione del contratto Co.co.pro..
Potrei quindi aver dichiarato un’attività autonoma e non da dipendente. Cambia qualcosa ai fini della cessazione con diritto al riscatto? Oppure sono vincolata a vita al tipo di lavoro svolto e dichiarato nel 2004?
Grazie e cordiali saluti.
Enrica Giordani
Non credo sia il caso di sospettare eventuali “manipolazione”.. Lei richieda una copia delle dichiarazioni e faccia domanda di riscatto… poi vediamo cosa Le rispondono. Ma Lei nel corso del 2004 è stata dipendente dell’azienda o è sempre stata sotto contratto a progetto?
Presso la medesima azienda:
dal 1/3/1996 al 30/6/2002 – dipendente
dal 1/7/2002 al 2/11/2008 . Co.Co.Pro.
dal 3/11/2008 al 27/5/2010 – dipendente – dimissioni volontarie.
Dal 28/5/2010 ho cambiaro azienda presso la quale lavoro tuttora. All’atto della cessazione avevo chiesto la possibilità del riscatto ma mi fu rifiutato: purtroppo il tutto è avvenuto solo verbalmente.
Ora, in caso di nuove dimissioni, come dovrei fare?
Utilizzi sempre richieste scritte e dove possibile richiami gli articoli che regolano il fondo a cui ha aderito.