Gioco della vita

14 giu

Vorrei segnalarvi questo interessante sito creato da Fondiaria-Sai: www.giocodellavita.it

Attraverso un percorso semplice e immediato il sito vi porterà alla soluzione più adatta alle vostre esigenze proponendovi una scelta mirata tra i diversi prodotti che la compagnia propone. Al termine sarà anche possibile contattare il consulente più vicino a voi per eventuali approfondimenti. Semplice, veloce e chiaro.. veramente ben fatto!

 

 

Consulenza a tutela dell’intermediario assicurativo e dei clienti

17 feb

Vorrei segnalare il seguente studio di consulenza in ambito assicurativo poiché, oltre ad operare in difesa del consumatore, svolge attività di tutela dell’intermediario assicurativo.

Il link è il seguente e lo studio opera su tutto il territorio italiano:

http://www.studioprad.it/it/

Tra le attività principali vi è:

recupero danni

- perizie

- arbitrati danni

- infortunistica assicurativa e stradale

- tutela del consumatore di assicurazioni

- tutela intermediari assicurativi e consulenza

- corsi di formazione per intermediari

- check up preventivo sugli adempimenti burocratici delle agenzie assicurative

 Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il dott. Roberto al 3471290082.”

Busta Arancione

19 ott

La busta Arancione fornisce una proiezione annuale della pensione totale maturata e la proiezione dell’assegno che si ricevera’. Come già accade in molti Paesi, soprattutto del Nord Europa, tiene informati sull’andamento della propria posizione previdenziale tutti i contribuenti, sia chi ancora lavora sia chi è già in pensione.

Il ministro Sacconi, nel corso di un’interrogazione a risposta immediata alla Camera, lo scorso 22 aprile, ha dichiarato, che entro il prossimo anno ogni cittadino riceverà una certificazione annuale sullo stato del proprio accantonamento previdenziale e sulle potenziali prestazioni pensionistiche maturate.

Penso che sia un’occasione importante per recarsi dal proprio assicuratore di fiducia e informarsi su come incrementare la futura pensione e cosa è più opportuno fare.

 

Invalidità Permanente

13 ott

ip2A livello assicurativo l’invalidità permanente viene definita come la “perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte”. Tale definizione è molto importante poichè non attribuisce particolare rilevanza all’incidenza che alcune invalidità possono avere su determinate attività (si pensi alle mani per un pianista o per un chirurgo).

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennizzo, vengono utilizzate due tipologie di tabelle: ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – www.ania.it) e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – www.inail.it).

L’importo dell’indennizzo viene calcolato in base alle somme assicurate e alla tabella a cui fa riferimento il contratto. Facciamo un esempio: se assicuro una somma pari a € 100.000 e subisco un infortunio permanente per il quale la tabella ANIA prevede una riduzione del 18% (ad esempio al pollice), avrò diritto al 18% della somma assicurata (in questo caso 100.000 €) ovvero 18.000 €. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 60%, la compagnia liquida l’intera somma assicurata.

Da prestare attenzione alle varie franchigie che i diversi contratti possono prevedere (in questo ramo l’offerta è dei più ricchi quanto a forme di garanzia). Di norma la franchigia è assoluta, ovvero è stabilito che non vengono indennizzati i postumi di lesioni inferiori a una certa percentuale, oppure può essere relativa cioè presente fino ad un determinato grado di invalidità per poi sparire e corrispondere l’intero indennizzo, a partire cioè dal primo punto di invalidità permanente. 

Fondo di garanzia vittime della strada

13 ott

Il codice sancendo l’obbligo di assicurazione per determinati veicoli, ha anche previsto una forma di tutela per le “vittime della strada” nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento. L’art. 283 della citata legge ha infatti istituito un apposito “Fondo” al quale il danneggiato può rivolgersi nelle seguenti ipotesi:

  • veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  • veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

l Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l’art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:

  • sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Chiunque ritenga di avere diritto all’erogazione di un risarcimento in qualità di vittima della strada non dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia, ma all’impresa designata, unica legittimata passiva. L’azione è subordinata alla condizione di procedibilità che siano trascorsi 60 giorni dalla preventiva richiesta del risarcimento, a mezzo di raccomandata A/R,  all’impresa designata o al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap (concessionaria servizi pubblici assicurativi S.p.A. – www.consap.it).

Di seguito le imprese designate per regione:

Riunione Adriatica di Sicurtà: Marche, Puglia;

Assitalia Le Ass.ni d’Italia S.p.A.: Lazio, Basilicata, Calabria;

Assicurazioni Generali S.p.A.: Campania, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia;

Fondiaria-SAI S.p.A.: Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di S. Marino, Abruzzo, Molise;

Società Reale Mutua Assicurazioni: Piemonte, Valle D’Aosta, Umbria
Toro Assicurazioni S.p.A. Liguria, Sardegna.

Obbligo di assicurazione per gli sciatori in Piemonte

12 ott

Con l’apertura della stagione sciistica 2010 in Piemonte è scattato l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Nello specifico, l’articolo 18 della legge 2/2009 del Piemonte dice che ”l’uti­lizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabi­lità civile da parte dell’utente per danni o infortuni che que­sti può causare a terzi”; per chi non ne sarà in posses­so, ci saranno sanzioni da 40 a 250 euro. Per ulteriori approfondimenti sulla legge visitate il seguente link: http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Piemonte/In-Piemonte-per-gli-scia%C2%ADtori-obbligo-di-assicura%C2%ADzione-sanzioni-da-40-a-250-euro-per-chi-va-in-pista-senza_3999569639.html.

Penso che non sia necessario aspettare l’obbligatorietà della polizza per sottoscriverla considerati i modesti costi e la copertura del rischio anche al di fuori del contesto in questione. Vi rimando all’articolo specifico per capire meglio che cos’è una polizza di responsabilità civile (del capofamiglia).. http://consulenteassicurativo.net/responsabilita-civile-del-capofamiglia/

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