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Gruppo facebook febbraio 5, 2010

Posted by m.bevilacqua in Uncategorized.
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A presto!

Assicurazioni on-line.. finte opportunità? novembre 20, 2009

Posted by m.bevilacqua in AUTO.
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Vi allego qui di seguito il link ad un articolo del 19 novembre 2009 sul sig. Giuseppe Lucà che in data 7 novembre u.s. ha scritto a La Stampa (www.lastampa.it) descrivendo la sua disavventura con un’assicurazione stipulata on-line. L’articolo viene riportato al seguente link:

http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io191109po3.htm

Tengo a precisare che tale mia segnalazione non ha lo scopo di denigrare talune opportunità assicurative ma rendervi consapevoli dei limiti di certe polizze poichè il prezzo, spesso, è indice di qualità.

Obbligo di assicurazione per gli sciatori in Piemonte novembre 17, 2009

Posted by m.bevilacqua in Uncategorized.
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Con l’apertura della stagione sciistica 2010 in Piemonte è scattato l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Nello specifico, l’articolo 18 della legge 2/2009 del Piemonte dice che ”l’uti­lizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabi­lità civile da parte dell’utente per danni o infortuni che que­sti può causare a terzi”; per chi non ne sarà in posses­so, ci saranno sanzioni da 40 a 250 euro. Per ulteriori approfondimenti sulla legge visitate il seguente link: http://www.adnkronos.com/IGN/Regioni/Piemonte/In-Piemonte-per-gli-scia%C2%ADtori-obbligo-di-assicura%C2%ADzione-sanzioni-da-40-a-250-euro-per-chi-va-in-pista-senza_3999569639.html.

Penso che non sia necessario aspettare l’obbligatorietà della polizza per sottoscriverla considerati i modesti costi e la copertura del rischio anche al di fuori del contesto in questione. Vi rimando all’articolo specifico per capire meglio che cos’è una polizza di responsabilità civile (del capofamiglia).. http://consulenteassicurativo.net/responsabilita-civile-del-capofamiglia/

risarcimento diretto settembre 23, 2009

Posted by m.bevilacqua in AUTO.
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risarcimento direttoDal 1° febbraio 2007 è attiva la procedura del risarcimento diretto secondo la quale se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

ATTENZIONE: solo in casi specifici è applicabile tale procedura ovvero:

  • L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
  • Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime;
  • Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (cid). Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
N.B.: se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in giudizio nei suoi confronti.

(fonte: www.isvap.it)

le esclusioni nelle polizze infortuni settembre 9, 2009

Posted by m.bevilacqua in INFORTUNI.
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infortunioQuando si sceglie una polizza infortuni è molto importante conoscere le esclusioni che tali polizze prevedono. Di norma vi sono dei rischi che non sono assicurabili ovvero gli infortuni causati da:

  • uso di veicoli in competizioni sportive;
  • guida di velivoli o aeromobili;
  • uso, in qualità di passeggero, di velivoli o aeromobili nel corso di voli non operanti da società di trasporto aereo regolare;
  • guida di veicoli senza patente;
  • pratica di sport pericolosi;
  • partecipazione a gare sportive competitive;
  • ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti quando ci si trova alla guida di veicoli a motore;
  • operazioni chirurgiche e cure non rese necessarie dall’infortunio;
  • guerra, insurrezione, terremoti, calamità.

Oltre a tali esclusioni generali ed imprescindibili, ogni compagnia a volte ne inserisce delle altre a seconda del prodotto. Per quanto riguarda le esclusioni derivanti dalla pratica di alcuni sport, è da considerare la tipologia (e la pericolosità) dell’attività in questione affrontando caso per caso la possibilità di eventuali deroghe a fronte di un sovrappremio. 

sospensione polizza auto settembre 4, 2009

Posted by m.bevilacqua in AUTO.
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Annullare contrattoL’assicurazione di responsabilità civile è sempre obbligatoria ma non tutti gli automobilisti usano la propria auto tutti i mesi dell’anno. La legge italiana prevede quindi la possibilità di sospendere in via temporanea la propria polizza assicurativa di responsabilità civile, per un periodo che va dai 3 mesi a 1 anno.

Quando si sospende il contratto si devono restituire all’assicuratore il contrassegno e il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.
Quando si richiede la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’assicuratore consegna nuovamente i documenti assicurativi, posticipa la scadenza della polizza e provvede alla regolazione del premio, anche secondo la tariffa in vigore in quel momento.
Se non si richiede la riattivazione nel termine massimo previsto nel contratto, questo si scioglie e conseguentemente si perde il diritto alla conservazione della classe di merito. (fonte: http://www.isvap.it:1080/frame/frame.asp?idArea=rcauto).

ATTENZIONE: non è possibile sospende la polizza nell’immediatezza della scadenza contrattuale (o della rata), ma è necessario sospenderla in un periodo precedente che va da uno a tre mesi dalla data di scadenza a seconda della compagnia di assicurazione.

Durante il periodo di sospensione il veicolo non può per nessun motivo circolare su strada o anche solo essere parcheggiato in aree pubbliche. Nel caso di violazione, la multa è la stessa che si avrebbe nel caso di circolazione con veicolo non assicurato (714 euro). Infine, la polizza non può essere sospesa se il veicolo assicurato è in leasing o finanziamento.

quota 1000!!! settembre 3, 2009

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tortaOggi, dopo due mesi e mezzo dall’apertura del blog, è stato raggiunto (e superato) il traguardo dei 1000 accessi!!! Scrivo queste brevi righe per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto visita, a chi mi ha scritto stimolando l’approfondimento di diversi argomenti e la preparazione del sottoscritto, a chi mi ha dato fiducia dandomi la possibilità di gestire le proprie polizze e stipularne di nuove seguendo i miei consigli. Grazie veramente a tutti! Continuate così!!! Prossimo traguardo.. 10.000!!!!

GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

modifica legge bersani agosto 31, 2009

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Annullare contrattoCon effetto dal 15 agosto 2009 è entrata in vigore la modifica all’art 1899 del Cod. Civ. Riporto di seguito il testo dei commi 3 e 4 dell’art.21 che vanno a modificare il c.d. “Decreto Bersani bis”: 

“3. L’Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.

“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data in entrata in vigore della presente legge”.

A seguito di questa modifica, che comporta un parziale ritorno al passato, è consigliabile esprimere al proprio assicuratore la volontà di stipulare un contratto poliennale o annuale (ovviamente stiamo parlando del ramo non auto); nel caso abbiate una certa sicurezza sulla scelta della polizza e sulla necessità della stessa per gli anni a venire, è consigliabile stipulare un contratto poliennale (disdicibile dal 5° anno in poi) a fronte di una riduzione del costo.

Decreto Bersani agosto 6, 2009

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tagliodollari

AGEVOLAZIONE DELLA CLASSE BONUS/MALUS RC AUTO

→ un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all’assegnazione della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato.

→ l’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell’uso del veicolo.

→ in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.

→ le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità alla nuova normativa. Per i vecchi contratti, l’adeguamento dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 2008].

• STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI

→ Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi. In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore. [Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.] (fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it)

Attestato di rischio luglio 29, 2009

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attestato di rischioL’attestato di rischio (anche detto ATR) è il documento che certifica la nostra storia assicurativa nel campo della responsabilità civile. In esso è indicato il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di merito a cui deve essere assegnato l’assicurato per l’anno successivo. L’attestato deve essere inviato dalla compagnia assicurativa al domicilio dell’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Oltre all’assegnazione della classe di merito l’attestato di rischio deve contenere:

  • la denominazione dell’assicuratore
  • il nome del contraente
  • il numero del contratto
  • la formula tariffaria
  • la data di scadenza della polizza
  • la firma dell’assicuratore

I sinistri sono sia quelli denunciati e pagati dall’assicurazione sia quelli posti a riserva quelli cioè non ancora pagati. Qualora poi un sinistro posto a riserva non abbia alcun seguito e, quindi, la compagnia non abbia pagato alcunché, per l’anno successivo l’assicurato dovrà essere assegnato alla classe di merito cui avrebbe avuto diritto se il sinistro non fosse avvenuto, restituendogli anche la differenza di premio pagata in più.

I sinistri pagati sono ora suddivisi in sinistri con responsabilità principale (pari o superiore al 51%) e sinistri con responsabilità paritaria. Per questi ultimi viene indicata anche la percentuale di responsabilità: il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali nel quinquennio presente nell’attestato di rischio non raggiunga almeno il 51%. (fonte: www.altroconsumo.it)

L’attestato di rischio vale 3 mesi ma dura in effetti 5 anni, con le nuove regole del Codice delle assicurazioni. Questo vuol dire che per conservare la stessa classe di merito, bisogna assicurarsi entro 3 mesi dalla sua consegna. Se però si fa passare un anno o più, si può ancora godere della stessa classe di merito, a patto di firmare la dichiarazione di non aver circolato in auto dopo la scadenza del contratto di assicurazione.